ORDINI DEL GIORNO

 

Collegato ordinamentale 2010 - Reddito ISEE (odg)

 

ORDINE DEL GIORNO - PDL 0431
Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative
Collegato ordinamentale 2010

Il Consiglio Regionale
premesso che
la Regione Lombardia con la l.r. nr. 3/2008 ha inteso promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, nonché ha inteso rimuovere situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali, in armonia ai principi della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dello Statuto regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
il governo della rete delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie s’informa al principio della promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà, anche al fine di favorire la permanenza e il reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale;
la riforma del welfare regionale ha mantenuto un carattere di universalità riconoscendo ad ogni cittadino l’esercizio del diritto soggettivo di beneficiare delle prestazioni sociali e sociosanitarie, anche attraverso una compartecipazione alle spese;
ai fini dell’accesso ai servizi e per la quantificazione della compartecipazione della spesa è necessaria una verifica della condizione economica del richiedente attraverso l’adozione di una metodologia di equità sociale, di cui l’ISEE è l’espressione, anche per garantire prioritariamente l'accesso alle prestazioni sociali agevolate ai cittadini meno abbienti sulla base della misurazione dei loro mezzi economici;

Considerato che
la complessa materia dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è regolamentata da diverse leggi nazionali, tra cui le disposizioni previste dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130;
la maggioranza degli enti gestori dei servizi, tra cui gli enti locali, hanno adottato regolamenti per l’accesso ai servizi e la compartecipazione alla spesa, facendo sia riferimento alla normativa nazionale sia alle disposizioni della Regione Lombardia ;
con il d.lgs. 130/2000 è stato introdotto il principio con il quale il calcolo del concorso alla spesa per le prestazioni assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave e a soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti deve essere effettuato valutando la sola situazione economica del richiedente e non dell’intera sua famiglia anagrafica;
tale principio è stato in realtà scarsamente rispettato dagli enti gestori, in termini formali per effetto della mancata emanazione di un decreto applicativo citato proprio dal d.lgs. 130 del 2000, in termini concreti perché tale applicazione sostanzia un mancato introito e, di fatto, una decurtazione delle risorse finanziarie degli enti locali a fronte dell’erogazione di prestazioni gratuite a favore di soggetti con reddito insufficiente o in assenza di reddito;
la non applicazione del suddetto principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito e non dell’intero nucleo familiare, però, ha determinato da diversi anni una lunga serie di contenziosi legali e di conflittualità sociale tra i cittadini e gli enti gestori sfociata in ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, con sentenze nella maggior parte dei casi a favore dei cittadini ricorrenti;
visto che
la giurisprudenza risulta consolidata nell’affermare l’immediata precettività del principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito nei confronti di due tipologie di richiedenti (la persona disabile con certificazione di handicap grave e la persona ultra sessantacinquenne non autosufficiente);
gli enti gestori, tra cui gli enti locali, non sono nella condizione finanziaria di assicurare a tutte le persone di cui sopra prestazioni sociali e sociosanitarie in condizione di semigratuità o di totale gratuità;
sulle famiglie, ove risiedono congiunti disabili gravi e anziani non autosufficienti, grava di fatto l’onere dell’assistenza e conseguentemente si sviluppa un tipico fenomeno di impoverimento economico delle stesse;
una significativa percentuale delle famiglie non è in grado di sostenere neppure il costo della compartecipazione alla spesa per le prestazioni sociali e sociosanitarie, nonostante la famiglia sia posta al centro delle politiche del sistema del welfare lombardo.
impegna la Giunta Regionale
1. a destinare maggiori risorse finanziare, anche attraverso una rimodulazione degli obiettivi dei Piani Sociali di Zona, nei confronti degli enti locali che garantiranno, sulla base di una adeguata metodologia di intervento, misure di sostegno economico a favore dei nuclei familiari ove risiedono congiunti disabili gravi e anziani non autosufficienti;
2. ad individuare e a disciplinare i livelli essenziali di assistenza delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie da applicare sull’intero territorio regionale, in particolare gli standard relativi ai criteri d’accesso, tipologia e qualità delle prestazioni a favore delle persone non autosufficienti;
3. ad individuare nuovi percorsi giuridico - amministrativi, anche attraverso il ricorso a forme di interlocuzione istituzionale nella Conferenza Stato - Regioni, per un aggiornamento dell’intera normativa in materia di ISEE, in virtù della riforma del titolo V della Costituzione che ha attribuito alle regioni esclusiva competenza legislativa in materia di servizi sociali.

Milano, 1 febbraio 2010

Ardemia Oriani, Sara Valmaggi, Carlo Porcari, Luca Gaffuri, Fortunato Pedrazzi

 

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