COMUNICATO STAMPA
Assistenza sanitaria agli stranieri
ORDINE DEL GIORNO 281 Pdl 280.
PDL n. 0281
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio Pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico”
ORDINE DEL GIORNO 1234
Il Consiglio regionale
premesso che l’assistenza sanitaria agli stranieri soggiornanti sul territorio nazionale è disciplinata per i cittadini appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea da regolamenti e direttive comunitari, mentre per i cittadini di Paesi extracomunitari dal Dlgs 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
Considerato che Direttiva comunitaria 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, recepita con il Dlgs n. 30/2007, contiene disposizioni per l’erogazione dell’assistenza sanitaria ai cittadini che soggiornano in Italia e precisamente prevede per i cittadini neocomunitari il diritto all’assistenza sanitaria solo se in possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia;
Preso atto che, con il recente ingresso nell’Unione di nuovi Paesi, sono presenti sul territorio regionale soggetti in particolare situazione di disagio sociale che, non avendo i requisiti per il soggiorno previsti dalla direttiva 2004/38/CE, non hanno titolo all’assistenza sanitaria né a carico dell’istituzione del Paese di origine né del Servizio sanitario regionale e di conseguenza le eventuali prestazioni effettuate sono a totale carico dell’assistito;
Ritenuto, in virtù del principio dell’universalità del diritto alla salute, di dover garantire anche ai cittadini neo-comunitari privi di qualsiasi titolo per l’accesso alle prestazioni del Sevizio sanitario regionale, le cure necessarie
Impegna la Giunta Regionale
a destinare risorse economico-finanziarie del Bilancio di previsione 2008 e del bilancio pluriennale 2008/2010 per assicurare a questi soggetti le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale così come già previsto dall’art. 35 del Dlgs 286/98, anche per i cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno.
Milano, 18 dicembre 2007
Oriani, Valmaggi, Porcari, Benigni, Margherita
